L’omissione dichiarativa di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, al pari delle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, costituiscono fattispecie in cui non opera l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2021 n. 2708.
Occorre, in queste evenienze, una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante che dovrà stabilire se l’omissione riguardi informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità (Cons. stato sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1496).
In queste fattispecie, dunque, inizialmente unitariamente contemplate dalla lett. c) del comma 5 dell’art. 80 dapprima richiamato, ed ora articolate nelle lett. c-bis), c-ter) e c-quater), in forza delle modifiche introdotte dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, l’esclusione consegue solamente ad una valutazione in concreto in ordine alla effettiva rilevanza della condotta dichiarativa (sia essa omissiva, reticente o mendace), per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto di cui si verte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati (Cons. stato sez. V, 26 gennaio 2021, n. 789; Cons. stato sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).
Sussiste “omessa dichiarazione” quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale, qualificabile come “grave errore professionale”; vi è “dichiarazione reticente” allorchè le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per potere compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; mentre la “falsa dichiarazione” consiste in una alterazione della verità che ricorre allorchè l’operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero (Cons. di Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307; Cons. di Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407).