Con l’intenzione di promuovere le pari opportunità, l’occupazione di disabili, giovani e donne il Legislatore ha introdotto una serie di prescrizioni riguardanti la documentazione e le procedure di gara.
A tal proposito, l’art 47 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinato con il Decreto Legge 77/21, è dedicato al tema delle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, ed intende promuovere le pari opportunità nell’occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità.
Il comma 8 dello stesso articolo ha predisposto delle linee guida, che hanno lo scopo di definire le modalità ed i criteri applicativi delle misure previste nell’art 47 del PNRR.
Tali linee si applicano a tutti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, a prescindere dal loro importo, dal fatto che si tratti di concessioni o di appalti, e dalla circostanza che il finanziamento con le risorse in questione sia integrale o parziale.
In dettaglio, le aziende, pubbliche e private, che occupano oltre 50 dipendenti, sono tenute ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, e sull’inclusione delle persone con disabilità, sui giovani e sulle donne.
Il rapporto redatto ogni due anni, in forma telematica su un apposito modello pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve riguardare la situazione dei dipendenti, maschi e femmine, per ognuna delle professioni previste in azienda, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’eventuale intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, e deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.
La consigliera e il consigliere regionale di parità accedono ai rapporti trasmessi dalle aziende, ne elaborano i dati e comunicano i risultati all’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità, metropolitane e degli enti di area vasta, per i rapporti delle aziende con sede legale nei rispettivi territori.
Il Ministero pubblica l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che hanno omesso la trasmissione.
A tal proposito, il legislatore prevede sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione, ovvero laddove il rapporto risulti mendace o incompleto.
L’ANAC ritiene che l’omissione sia sanabile attivando il subprocedimento del soccorso istruttorio, sempreché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte.
Per gli operatori economici che occupano da quindici a cinquanta dipendenti il legislatore ha stabilito che, entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto d’appalto, siano obbligati a consegnare una “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile.
Tale relazione, di fatto, ha i medesimi contenuti del rapporto di cui all’art. 46 del Codice delle pari opportunità, e deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Inoltre, i medesimi concorrenti, che impiegano almeno quindici ma meno di cinquanta unità, entro sei mesi dalla conclusione del contratto d’appalto devono consegnare:
➢ la certificazione, di cui all’art. 17 della legge 68/1999, per attestare l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (il legislatore andrebbe avvertito che tale certificazione era già imposta a tutti i concorrenti dall’art. 80 comma 5, lett. i) del Codice dei contratti, nonché dal precedente d.lgs. 163/2006);
➢ una “relazione” sull’assolvimento degli obblighi imposti dalla medesima legge 68/1999, nonché sulle eventuali sanzioni e sui i provvedimenti disposti a carico dei concorrenti nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte.
Sempre con riferimento agli investimenti finanziati dal PNRR, attraverso le procedure di gara, il comma 4 dell’art. 47 del DL 77/2021 ha inteso promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione dei disabili, la parità di genere, l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e delle donne.
A tale scopo la norma, in termini generali, dispone che nei bandi, negli avvisi e negli inviti, le stazioni appaltanti inseriscano specifiche clausole quali requisiti necessari, nonché ulteriori requisiti premiali dell’offerta. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi UE, degli “indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi, nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti”.
La mancata consegna della relazione di genere determina, inoltre, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per dodici mesi, ad altre procedure di affidamento di investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.
Tutti i rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 47 sono pubblicati in Amministrazione trasparente, a norma dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, sono comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri, ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e per le politiche giovanili.
Le linee guida, oltre a prevedere sanzioni per le inadempienze, individuano anche misure premiali che prevedano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
➢nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, non sia risultato destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
➢ utilizzi, o si impegni a utilizzare, specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
➢ si impegni ad assumere, oltre alla soglia percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
➢ nell’ultimo triennio abbia rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
➢ abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 68/1999;
➢ abbia presentato, o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una “dichiarazione volontaria di carattere non finanziario” come prevista dall’art. 7 del d.lgs. 254/2016.
Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell’ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro.
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