L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 marzo 2019 n. 6 è intervenuta al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sul seguente tema: la legittimità o meno dell’esclusione di un RTI nell’ipotesi in cui i requisiti di qualificazione posseduti da una delle imprese riunite non siano sufficienti rispetto alla quota di lavori che essa si è impegnata ad eseguire in sede di presentazione dell’offerta.
La questione portata all’attenzione dell’Adunanza Plenaria trae origine dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese disposta dalla stazione appaltante dopo aver accertato che un componente del raggruppamento era abilitato, in base alla propria SOA, ad eseguire lavori per un importo inferiore a quello indicato nell’offerta presentata in gara.
In primo grado, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione evidenziando che la stazione appaltante ha fatto corretta applicazione del principio desumibile dall’art. 92, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 (norma rimasta in vigore anche con il nuovo Codice in materia di appalti).
Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento, che ha rilevato la sussistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul punto.
Alla luce di un primo orientamento, la mancanza di corrispondenza tra i requisiti dichiarati in sede di offerta da una delle imprese riunite e i requisiti di qualificazione dalla stessa posseduti, costituisce causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se questo nel suo complesso ha qualificazione sufficiente ad eseguire i lavori.
Un secondo, invece, ritiene che al verificarsi di tale situazione la stazione appaltante non possa procedere ad escludere il raggruppamento, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso di requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto;
- la differenza tra il requisito di qualificazione dichiarato e la 2 quota di lavori che l’impresa si è obbligata ad eseguire non sia eccessiva;
- il raggruppamento sia di tipo orizzontale.
L’Adunanza Plenaria ha aderito al primo degli orientamenti citati valorizzando l’interpretazione letterale dell’art. 92, comma 2, d.p.r. n. 207/2010, in forza del quale le imprese partecipanti ad un raggruppamento sono libere di suddividere le quote di esecuzione a loro piacimento, fermo però restando il limite costituito dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa associata per la realizzazione delle opere.
L’interpretazione letterale, ad avviso del Consiglio di Stato, è coerente con la finalità dei requisiti di qualificazione che è quella di garantire l’interesse pubblico a che la stazione appaltante selezioni imprese tecnicamente affidabili. Inoltre, la suddetta interpretazione non comporta una violazione del principio del favor partecipationis, in quanto non costituisce impedimento irragionevole esigere che le imprese associate ripartiscano, sin da subito, le quote dei lavori da eseguire in maniera coerente con i requisiti di qualificazione posseduti.
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, l’Adunanza Plenaria ha affermato il seguente principio di diritto: “In applicazione dell’art. 92, comma 2, d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in
cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo)” sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori”.