Il D.L. 50 del 2022, cd. decreto Aiuti, convertito con modifiche in Legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022, contiene alcune disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevede che tali disposizioni si applichino (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.; le medesime disposizioni (con le medesime eccezioni) sono applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.
L’articolo 26, del decreto legge 50 del 2022, cd. decreto Aiuti, convertito con modifiche in legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022, contiene alcune disposizioni in materia di appalti pubblici che si riassumono sinteticamente.
Si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse previste, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi.
Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.
L’articolo 26, comma 2, del decreto Aiuti, stabilisce che, per le finalità suindicate, in deroga al Codice dei contratti pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono comunque aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.
Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati.
È stabilito che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali.
Si prevede, inoltre, che, qualora all’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti un incremento inferiore alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.
Il comma 4, dell’articolo 26, del decreto Aiuti, stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse.
A tale riguardo si provvede ad incrementare:
a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro per l’anno 2023.
b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023.
L’accesso al Fondo è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL non coperta da:
50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro il 31 agosto 2022, per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per quelle tra il 1° agosto 2022 e la fine dello stesso anno.
La presentazione della istanza di accesso alle risorse del Fondo per la compensazione dei prezzi, scaricabile dal link in fondo alla pagina, avviene attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile al link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it.
Per le stesse finalità, le stazioni appaltanti possono inoltre utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 6, dell’articolo 26, del decreto Aiuti, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Il successivo comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022.
Il comma 8, dell’articolo 26, del decreto Aiuti, introduce disposizioni specifiche in materia di accordi quadro, prevedendo, che, fino al 31 dicembre 2022, per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati.
Per quanto riguarda l’art. 27 del D.L. n. 50/2022, in sede di conversione del decreto è stato ampliato l’ambito di applicazione delle misure ivi previste.
Anzitutto, la nuova formulazione della norma prende in considerazione tutti i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, e non più solo quelli autostradali, come in origine previsto dal testo del decreto legge.
Inoltre, a seguito delle modificazioni operate dalla legge di conversione, la possibilità di aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo previsto dall’art. 27 non è più limitata alle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2023, ma è estesa anche a quelle che risultino già espletate.