Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.
Pertanto, in conformità a quanto statuito dall’articolo 1-septies, del DL 25 maggio 2021, n. 73 – cd. “Sostegni-bis” – a partire dal 23 novembre (giorno di pubblicazione in Gazzetta del DM) dovranno conteggiarsi i 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione, che, quindi, avranno come termine finale l’8 dicembre 2021.
Al riguardo, considerata la natura festiva di tale termine, dovrebbe trovare applicazione il principio generale del suo automatico slittamento al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021).
In ogni caso, trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.
Al fine di agevolare la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese associate si allega un modello di istanza di compensazione ed il relativo programma di calcolo delle stesse.
L’istanza di compensazione prevede l’invio in allegato prospetto di dettaglio dei materiali, eseguiti e contabilizzati nel corso nel primo semestre 2021, che hanno subito un notevole incremento di costo con i rispettivi importi di compensazione che può essere ricavato con l’implementazione del programma di calcolo allegato.
Sebbene la Circolare del MIMS preveda che l’Appaltatore si limiti ad indicare i materiali da costruzione per i quali con il decreto siano state rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate, si ritiene preferibile allegare, se possibile, già in sede di istanza un proprio calcolo delle compensazioni. In ogni caso è necessario indicare nell’istanza i materiali da costruzione impiegati in appalto per i quali sono state rilevate variazioni attraverso il citato decreto ministeriale.
Per l’utilizzo del programma di calcolo, dopo aver selezionato con la relativa finestra a tendina l’anno di proposizione dell’offerta ed il materiale da costruzione oggetto di compensazione, il programma restituisce il valore delle compensazioni in relazione alle quantità contabilizzate. Il programma è predisposto per indicare, per ciascuna voce di compensazione, il riferimento al SAL ed alla tariffa del prezzo unitario di appalto oggetto di compensazione al fine di agevolare il lavoro di verifica da parte del Direttore dei lavori.