Novità sono introdotte in materia di appalti pubblici dal decreto Semplificazioni; di rilievo sono le molte proroghe disposte relative alle diverse disposizioni contenute nell’art. 1, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”) di sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici.
Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) è stato convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 (GU n.181 del 30-7-2021 – Suppl. Ordinario n. 26); il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione; tra le novità sono inserite anche alcune disposizioni che incidono sul Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.
Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
L’articolo 47-ter, del decreto Semplificazioni, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi.
Più in particolare l’art. 47-ter, modifica il testo dell’art. 177, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all’obbligo in questione entro il 31 dicembre 2021, differendo tale termine al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che l’obbligo, contemplato dal comma 1, del citato art. 177, riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea.
Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC
L’articolo 47-quater, del decreto Semplificazioni prevede, al comma 1, misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici relativi agli investimenti afferenti al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e al Piano nazionale complementare (PNC), finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento 2021/240 e dal Regolamento 2021/241.
Va evidenziato che il regolamento UE 2021/240 istituisce uno strumento di sostegno tecnico che ha come obiettivo specifico quello di preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cioè il finanziamento, le forme di finanziamento erogabili e le regole di erogazione dei finanziamenti), con 672,5 miliardi di euro (360 in prestiti e 312,5 in sovvenzioni) da distribuire ai 27 paesi dell’Unione tra il 2021 e il 2026.
Il comma 2 prevede l’applicazione delle disposizioni previste compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 3, lett. aa), riproduce la definizione contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361/CE per le micro imprese, piccole imprese e medie imprese. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
L’articolo 48, del decreto Semplificazioni, introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Il comma 1, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, prevede l’applicazione delle disposizioni semplificate di cui al Titolo V del decreto Semplificazioni.
Il comma 2, stabilisce che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
Modifiche alla disciplina del subappalto
L’articolo 49, del decreto Semplificazioni, introduce modifiche alla disciplina del subappalto con riferimento all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, suddivise tra modifiche di immediata applicazione operative già a far data dall’entrata in vigore del decreto Semplificazioni (1° giugno 2021) e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
L’articolo 50, del decreto Semplificazioni prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, in caso di inerzia nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica di cui all’art. 5, del D.L. n. 76/2020, e nel rispetto degli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti per l’adozione delle determinazioni relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, l’esercizio del potere sostitutivo abbia luogo entro un termine ridotto alla metà di quello originariamente previsto.
Si prevede, inoltre, che il contratto diviene efficace con la stipulazione senza essere sottoposto alla condizione sospensiva (prevista dall’art. 32, comma 12, del Codice dei contratti pubblici) dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
Viene, infine, introdotto un “premio di accelerazione” per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l’importo delle penali per il ritardato adempimento.
Proroghe e modifiche riguardanti il D.L. 32/2019 in materia di contratti pubblici
L’articolo 52, lettera a) del decreto Semplificazioni, proroga l’efficacia di diverse disposizioni contenute nell’art. 1, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”) di sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici. Nella conversione in legge è stata introdotta una modifica all’art. 4, del D.L 32/2019, al fine di differire dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
In particolare, l’articolo in esame proroga le norme riguardanti:
– le procedure previste a favore dei comuni non capoluogo di provincia per acquisti di lavori, servizi e forniture (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel PNRR e nel PNC) (fino al 30 giugno 2023);
– la sospensione del divieto di “appalto integrato” (fino al 30 giugno 2023);
– la sospensione dell’obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (fino al 30 giugno 2023);
– la procedura che dispone l’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta (fino al 30 giugno 2023);
– la restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (fino al 30 giugno 2023);
– l’introduzione della verifica preventiva dell’interesse archeologico tra le riserve in materia di accordo bonario (fino al 30 giugno 2023);
– gli affidamenti di opere con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la sola redazione della progettazione definitiva (fino all’anno 2023);
– l’approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche (fino all’anno 2023).
– l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (fino al 31 dicembre 2023);
– le verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell’operatore, anche a carico del subappaltatore (fino al 31 dicembre 2023).