Il decreto legge “Milleproroghe 2021” veicolato nel decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020), convertito con modifiche in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021) contiene, tra le molte novità, anche alcune novità che impattano sul Codice dei contratti pubblici e che di seguito si analizzano.
Proroga dei termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione
È prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici
È prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 207, del D.L. 34/2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore.
Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione
Le lettere a) e b), del comma 2, dell’articolo 13, estendono a tutto il 2021, le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare:
– la lettera a), interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4, dell’art. 1, del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;– la lettera b), proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione transitoria recata dal comma 6, dell’art. 1, del D.L. 32/2019, che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. |
Differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica
È differito al 31 dicembre 2021 il termine, scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019), fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico e la conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario.
Proroga norme decreto-legge “Sblocca cantieri”
La disposizione contenuta nell’art. 13, comma 2, lettera c), proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Al contempo, la disposizione in esame sospende, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
Proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Il comma 4, dell’art. 17-ter prevede, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.
Stati di avanzamento lavori in edilizia scolastica
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge in commento proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 1° marzo 2021, quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020, che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
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