Il Durc di cui al D.M. 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni previste dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, secondo il quale: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Sulla base di tale assunto l’Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:
“Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominata Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di “richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.”