In riferimento al D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, si comunica che l’art. 56 di detto decreto legge, ha previsto una moratoria per le micro, piccole e medie imprese, per i professionisti e le ditte individuali, che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
Per aderire alla sospensione, le imprese dovranno farne richiesta alla propria banca, che per espressa previsione del decreto aderisce automaticamente alla sospensione, inviando tramite PEC o raccomandata il modulo allegato.
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
1) La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
2) La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
3) La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
– il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
– “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
– di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata ed inoltre la normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.