Il Tar Sardegna, sez. II, con la sentenza 2 gennaio 2020, n. 8, ha stabilito che il principio di rotazione non impone il mancato invito o l’esclusione del precedente affidatario laddove le procedure semplificate previste dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuino gli operatori economici non per scelta da elenchi o da inviti diretti, ma a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici per invitare a manifestare l’interesse a successivi inviti a presentare offerte.
Il thema decidendum attiene a una gara svoltasi presso un Comune nelle forme di una “procedura negoziata sotto soglia comunitaria” e la ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del principio di rotazione delle imprese invitate.
Il Tar osserva che occorre approfondire quale è, nello specifico il peculiare contesto entro il quale il principio di rotazione risulta essere obbligatorio.
Tale principio è applicabile negli appalti sotto soglia comunitaria, ove i potenziali partecipanti sono piccole e medie imprese a carattere locale; l’applicazione di questo principio tutela l’avvicendamento fra i diversi operatori economici aspiranti ed esso opera nelle procedure negoziate in cui l’amministrazione appaltante non consente la partecipazione da parte di tutti gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte selezionata, tramite la scelta dei soggetti da invitare e la partecipazione in tal caso non è generale, ma consentita solo su invito.
Nel caso di specie il Comune ha avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite avviso pubblico, per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta a tutte le Società cooperative, senza operare alcuna restrizione nella possibilità di richiedere di essere invitati alla procedura negoziata.
La pubblicazione dell’Avviso rendeva possibile l’adesione da parte di tutte le Cooperative sociali interessate e tutte, potenzialmente potevano partecipare.
Il Comune ha posto in essere una procedura “aperta”, in merito alla quale non può trovare applicazione il meccanismo di “rotazione degli inviti”, in quanto è l’applicazione di tale principio che verrebbe a determinare una reale illegittima lesione della concorrenza.