Con la nota prot. N. 5671 del 26/04/2020 a firma dei ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture è stato chiarito che l’elemento discriminante che consente di ricondurre o meno un’attività produttiva nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 7 del DPCM 10 aprile 2020, in tema di attività strategiche, sia anche l’incidenza della sospensione della singola attività sull’economia nazionale, presupposto che ricorre per i cantieri relativi al dissesto idrogeologico, all’edilizia residenziale pubblica ed all’edilizia scolastica e penitenziaria. E’ pertanto possibile, sin da subito, riattivare questo tipo di cantieri.
Nota ministeriale: