Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019 (c.d. “decreto Sblocca cantieri”) in tema di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori non sono mancate note critiche alla modalità usata per ripristinare il c.d. “appalto integrato” che, in alcuni casi hanno messo in dubbio che detta modifica normativa sia effettivamente in grado di permettere l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione in forza delle disposizioni non modificate (tra cui il terzo periodo del comma 1 dell’art. 59 del Codice il quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti”). In altri casi, attraverso ermeneutiche ricostruzioni normative, si è inteso limitare la possibilità di utilizzo dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori al solo progetto esecutivo rimanendo in capo alla Stazione appaltante l’onere di predisporre il progetto definitivo. Tali orientamenti appaiono a nostro avviso limitativi della ratio normativa sottesa alla c.d. “sospensione dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori” introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019.
Andiamo per ordine. In primo luogo occorre evidenziare che l’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019 (c.d. “decreto Sblocca cantieri”) prevede che: “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto … non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: … b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori”.
In tal senso il quarto periodo del comma 1 dell’art. 59 del Codice, durante il periodo transitorio con scadenza al 31.12.2020, deve essere letto in questi termini: “E’ ammesso il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori anche nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)”.
In questi termini, a nostro avviso, non vi è dubbio che, seguendo le intenzioni del legislatore, sino al 31.12.2020 sia ammissibile l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori.
Posto ciò è da valutare quale sia il livello di progettazione che possa essere affidato congiuntamente all’esecuzione dei lavori. In tal senso può venirci in soccorso la Delibera ANAC n. 437 del 9 maggio 2018 che, trattando il tema del “Livello di progettazione necessario per l’affidamento di una concessione di lavori”, approfondisce proprio la portata del quarto periodo del comma 1 dell’art. 59 del Codice oggetto della modifica normativa ad opera dello Sbocca Cantieri.
In particolare, l’ANAC ha avuto modo di chiarire che “Ai fini della trattazione, è fondamentale richiamare anche il comma 1-bis, secondo il quale «Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.». … Per i casi di cui al comma 1-bis, quindi, l’affidamento può avvenire anche sulla base del progetto definitivo e, in tal caso, il contratto avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. … La mancata specificazione, a differenza di quanto fatto al comma 1-bis del medesimo articolo ove si parla espressamente di progettazione esecutiva, lascia presupporre che il legislatore abbia inteso far riferimento alla possibilità di affidare, congiuntamente all’esecuzione, non solo la progettazione esecutiva ma anche la progettazione definitiva.
Seguendo pertanto lo stesso iter logico – giuridico seguito dall’Anac per definire il livello di progettazione necessario per l’affidamento di una concessione di lavori, andando ad interpretare proprio il quarto periodo del comma 1 dell’art. 59 del Codice oggetto della modifica in parola, appare chiaro che, a differenza di quanto previsto dall’art. 59, comma 1-bis del Codice in tema di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, il quarto periodo del comma 1, dell’art. 59 del Codice, per effetto delle modifiche transitorie introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019 (c.d. “decreto Sblocca cantieri”), debba leggersi nel senso che sia ammesso affidare congiuntamente ai lavori anche la progettazione definitiva ed esecutiva, ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Riepilogando, pertanto, l’attuale assetto normativo consente, sino al 31.12.2020:
- affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis del Codice;
- l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice.
Chiariti questi aspetti è da rilevare che la reintroduzione “in corsa” dell’appalto integrato nell’ambito di un impianto normativo che si caratterizzava per la centralità del progetto predisposto dalla Stazione appaltante e per il conseguente divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, ha lasciato privo di copertura normativa l’istituto in argomento attesa l’abrogazione delle norme procedimentali contenute nel DPR n. 207/2010. In tal senso non risulta disciplinato per esempio se, ed in che termini, il livello di progettazione richiesto debba essere presentato prima o dopo il contratto. Tali indeterminazioni normative, sebbene complichino l’iter procedimentale (che in questo senso deve preventivamente chiarire una serie di passaggi che in vigore della vecchia norma si davano per scontati), non pregiudicano la possibilità di fare uso dell’istituto.